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Funghi Porcini le modifiche ai regolamenti in Piemonte

Modifiche ai regolamenti in Piemonte – Di seguito gli Aggiornamenti delle modifiche apportate in Piemonte alla Legge Regionale 24/2017 ‘Tutela dei funghi epigei spontanei’

Modifiche ai regolamenti in Piemonte

FUNGHI PORCINI E ALTRI FUNGHI: LE MODIFICHE AI REGOLAMENTI IN PIEMONTE

COMUNICATO AI LETTORI: ERRATA CORRIDGE – ERRORI INTERPRETATIVI DELLA LEGGE

Nella versione precedente di questo articolo, pubblicata in data 29/07/2019 vi erano alcuni punti che si prestavano a fraintendimenti, così come, alcuni testi della legge (non aggiornati) che circolano tutt’ora in rete, e che non sono mai stati cancellati.

A tal proposito sottolineiamo che

La Legge Regionale di riferimento, Legge Regionale 24 del 17 Dicembre 2007, Tutela dei funghi epigei spontanei, nel suo Articolo 10 al comma 2 dice:

«Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo»

Ne consegue perciò che, a partire dal 1° di Aprile 2019 sono stati modificati gli importi delle sanzioni amministrative applicate a coloro che non si attengono alle disposizioni della legge:  Legge Regionale 24 del 17 Dicembre 2007 ‘Tutela dei funghi epigei spontanei.

Circola però ancora in rete un documento pdf relativo al PRONTUARIO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, che contiene un refuso tipografico.

Da qua i fraintendimenti e la difficoltà ad interpretare correttamente la legge in questione.

In data odierna abbiamo contattato l’ufficio competente presso la Regione Piemonte ed insieme abbiamo verificato la presenza del refuso, diffondiamo perciò la corretta interpretazione della legge.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 32 DEL 1982

Modifiche ai regolamenti in Piemonte

Di fatto, la Legge Regionale 24/2007 ha sostituito in molte sue parti la vecchia L. R. 32 del 2 Novembre 1982.

Nella fattispecie la Legge 24 del 2007 abroga alcuni punti della vecchia Legge 32 del 1982.

Purtroppo in rete, si trovano molti testi di Legge NON aggiornati e da qua eventuali altri possibili fraintendimenti.

Nello specifico va sottolineato perciò che l’unico sito di riferimento per la consultazione delle Leggi Regionali in Regione Piemonte, non sono i motori di ricerca ma il sito istituzionale della Regione Piemonte, nel portale detto “ARIANNA – BANCHE DATI NORMATIVE“.

arianna.consiglioregionale.piemonte.it

AGGIORNAMENTO RACCOLTA FUNGHI PIEMONTE

Modifiche ai regolamenti in Piemonte

Le abrogazioni citate nella precedente versione di questo articolo si riferiscono a parti di testo della Legge Regionale 32/1982 che sono state abrogate, ovvero sia, cancellate e sostituite da altri articoli della Legge 24/2007 o da modifiche successive.

In particolar modo, le modifiche fanno capo all’Articolo 14 (Abrogazioni e modifiche di coordinamento).

DA LEGGERE ATTENTAMENTE:

Sin dal 2007, sono abrogati gli articoli 21 e 22, e il primo comma dell’articolo 23 della l.r. 32/1982, sono state inoltre abrogate le lettere seguenti:

  • a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
  • b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
  • c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta

TRE IMPORTANTI MODIFICHE CHE HANNO STRAVOLTO I VECCHI REGOLAMENTI DEL 1982

Modifiche ai regolamenti in Piemonte

Ovvero, (lettera A), se fino al 2007 era possibile raccogliere 3 kg di Boleti e Amanita cæsarea, oppure più di 3 kg nel caso di esemplari di grandi dimensioni e grosso peso, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente, dopo tale data, è decaduto questo limite massimo di 15 esemplari, MA resta invece valido il limite complessivo di 3 chilogrammi.

Per quanto invece riguarda le ‘ALTRE SPECIE’, (lettera B), è decaduto il limite dei 20 esemplari complessivamente, MA resta in vigore il limite di 3 chilogrammi complessivi a persona ed a giorno.

Per quanto riguarda invece la specie Armillaria Mellea ed altri minori, (Chiodini-famigliola buona), (lettera C), con la legge 24/2007 DECADE la voce ‘SENZA LIMITI DI RACCOLTA‘.

COME INTERPRETARE CORRETTAMENTE LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE

Modifiche ai regolamenti in Piemonte

In pratica, sin dal 2007, IN NESSUN CASO, è più possibile raccogliere più di 3 kg di funghi ‘pregiati’ quali Porcini delle 4 specie note e Amanita cæsarea.

Prima del 2007, se alcuni degli esemplari raccolti erano di grande peso, ad esempio diversi esemplari superavano da soli i 500 o più grammi, si poteva eccedere il limite complessivo dei 3 kg sforandolo senza sanzioni.

Ad esempio, se si raccoglieva 15 Porcini di grandi dimensioni, da 1 kg l’uno, raggiungendo così i 15 kg in totale, NON si era in sanzione. OGGI INVECE Sì.

Dal 2007 ormai, questa regola NON E’ PIU’ VALIDA, nonostante in molte chat e forum vi siano ancora centinaia di utenti convinti del contrario.

Il limite di raccolta è stato fissato in 3 chilogrammi, indipendentemente dal volume e dal peso dei funghi raccolti che, ricordiamolo non devono avere un diametro inferiore ai 4 cm l’uno.

MODIFICHE ANCHE PER LE COSIDDETTE ALTRE SPECIE

Per quanto riguarda le ‘altre specie‘ si intendono TUTTI i funghi commestibili che non siano le 4 varietà di funghi Porcini più le Amanite Cæsarea.

La responsabile dell’ufficio Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, Viola Erdini, contattata da noi di funghimagazine, per avere notizie più precise in merito, ci ha confermato la soppressione di alcune parti della vecchia Legge Regionale L.R. 32/1982, come appena illustrato, e della loro sostituzione con la L.R. 24/2007, e successive eventuali modifiche.

Da quanto abbiamo appreso, oggi NON è quindi più possibile raccogliere funghi Galletti/Finferli/Cantarelli senza lo specifico PERMESSO RACCOLTA FUNGHI (non sono più a raccolta libera da diverso tempo a questa parte), ed in quantità illimitate, come in molti sono ancora convinti, MA occorre avere il permesso e rispettare il limite dei 3 kg complessivi.

Stesso discorso per quanto riguarda funghi Leccini, Boletacee varie, Finferle/Imbutini ed altri funghi commestibili tra i più comuni.

OGGI IN REGIONE PIEMONTE OCCORRE UN PERMESSO DI RACCOLTA, PER POTER RACCOGLIERE LA MAGGIORANZA DEI FUNGHI SPONTANEI

Le famigliole buone o Chiodini sono considerate specie parassite, pertanto per queste specie vige ancora la raccolta libera ed illimitata.

IL TESTO DI LEGGE PER EVITARE FRAINTENDIMENTI

Per non incorrere in fraintendimenti riporto di seguito il comma 8 dell’Articolo 3 della Legge Regionale 24/2007 che dice:

«In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all’articolo 2»

Per quanto riguarda quindi i disposti di cui all’articolo 2 occorre precisare che:

IL PRIMO COMMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA L.R. 24/2007 DICE CHE:

«La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi»

Questo comma si applica a qualunque specie fungina presente sul territorio della Regione Piemonte.

Pertanto, a scanso di equivoci, diciamo che:

NON ESISTONO PIU’ FUNGHI DI SERIE B che si possono raccogliere in quantità illimitate.

Oggi perciò occorre attenersi al quantitativo massimo di 3 kg a persona e al giorno PER TUTTE LE SPECIE, anche per le specie seguenti:

► SOLO LE SPECIE APPENA CITATE, non sono soggette ad autorizzazione (non serve il Permesso Raccolta Funghi).

Coprinus comatus o Fungo dell’inchiostro

Modifiche ai regolamenti in Piemonte

► Puoi consultare i Regolamenti ufficiali (Leggi che regolamentano la Raccolta funghi in Piemonte), attraverso l’apposito articolo →

RACCOLTA FUNGHI PIEMONTE 2019 – REGOLAMENTI

RACCOLTA FRUTTI DI BOSCO E ALTRO NEL BOSCO

Forse non tutti lo sanno, ma è bene che si sappia e che si presti attenzione ai regolamenti che potrebbero farci incappare in spiacevoli multe.

In Regione Piemonte vige un regolamento che regola non solo la raccolta dei funghi, ma anche di altri prodotti del bosco.

Si tratta della Legge Regionale L.R. nr. 32 del 2 Novembre 1982 che regola la raccolta di qualunque prodotto del bosco.

Nella legge si dice che:

Per quanto riguarda le specie del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera ed individuale di:

  • Bacche di ginepro: 200 grammi 
  • Fragole: 500 grammi 
  • Lamponi: 1 kg
  • Mirtilli: 1 kg
  • Muschi: 300 grammi
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3 Commenti
  1. Luca Corberi dice

    Ho letto l’articolo precedente e questo ma ancora non ho le idee chiare.
    Fermo restando il limite di 3 kg per qualsiasi fungo.
    Il “tesserino” serve per poter raccogliere le boletacee(?), I Cantharellus spp. e le Amanita cesarea.
    Il “tesserino” non serve per:
    Armillariella mellea,
    Agaricus campestris,
    Agaricus macrosporus,
    Morchella spp.,
    Marasmius oreades,
    Pleurotus ostreatus,
    Coprinus comatus,
    Macrolepiota procera.

    A me capita anche di raccogliere Grifola frondosa, Hydnum repandum, Amanita crocea,
    le trombette dei morti, le vesce, a volte anche le auricularie,
    poi ci sono le russule, i lattari e altri!
    Per questi ci vuole il tesserino o no?
    Dove posso trovare un elenco preciso delle specie soggette all’obbligo?
    Grazie

    1. funghimagazine dice

      Ciao Luca.
      Allora, facciamo chiarezza:
      in Regione Piemonte, il permesso SERVE per poter raccogliere tutte le specie di funghi (Boletacee e non), ovvero è obbligatorio possedere un permesso per poter andare a funghi.

      Esiste però una ‘deroga’ (ovvero una eccezione) che stabilisce che, le specie fungine parassite o infestanti, possono essere raccolte ANCHE SENZA DOVER POSSEDERE IL PERMESSO. Questo vale però SOLO e SOLTANTO per le seguenti specie, come indicato dal Comma 8 dall’Art. 3 della Legge Regionale 24/2007 che dice che:

      “la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all’articolo 2″. (così come hai giustamente scritto tu).

      I disposti dell’art. 2 stabiliscono che:

      Anche i funghi a raccolta libera (per cui non occorre il Permesso di raccolta) (ovvero i funghi appena citati), possono esser raccolti fino ad un massimo di 3 kg a persona/al giorno.

      Concludendo, qualunque specie fungina tu voglia raccogliere in Regione Piemonte, deve rispettare il limite massimo giornaliero/a persona di 3 kg, questo vale per funghi di una sola specie (tutti Porcini) o di più specie (mix di funghi).

      Se per esempio vai nel prato e raccogli Chiodini e Mazze di Tamburo, poi inoltrandoti nel bosco trovi Leccini, Trombette dei Morti, Russule ed in extremis anche qualche Porcino, tutti questi funghi messi insieme, concorrono al raggiungimento dei 3 kg.

      Ovvero NON puoi fare 3 kg di Porcini, 3 kg di Chiodini, 3 kg di Trombette, 3 kg di Russule, 3 kg di Mazze di Tamburo ecc ecc, ma devi sommare il peso del mix che hai nel cesto, e al raggiungimento del peso totale di 3 kg, ti devi fermare e non puoi più raccogliere altri funghi.

      Se raccogli una Grifola che da sola pesa 3 kg, non puoi raccogliere più altro perché hai già raggiunto i 3 kg di funghi che ti sono consentiti in una giornata.

      Questo è quanto stabilisce la Legge Regionale che in Regione Piemonte regola la raccolta dei funghi epigei spontanei. (Legge Regionale 24 del 17 dicembre 2007)

      1. funghimagazine dice

        Ah dimenticavo…
        Mi chiedi dove puoi trovare un elenco preciso delle specie soggette all’obbligo (di possesso del Permesso Raccolta Funghi).

        Non esiste da nessuna parte un elenco completo delle specie che si possono raccogliere SOLO previo possesso del Permesso, perché l’obbligo di possesso del Permesso si applica a tutte le specie, tranne a quelle che sono elencate alla voce: deroghe, ovvero SOLO le 7 specie citate possono esser raccolte SENZA OBBLIGO DI POSSESSO DI PERMESSO (ma nel quantitativo massimo giornaliero ed a persona di 3 kg). Per tutte le altre specie, di qualunque genere, è obbligatorio possedere il Permesso.

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