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Raccolta funghi Toscana 2021
Raccolta funghi Toscana – Norme e regolamenti per la raccolta di funghi in Toscana, quanto costa andare a funghi in Toscana?
Raccolta funghi Toscana
INDICE
A chi si rivolge la guida?
A tutti coloro che risiedono in Toscana, ma che vorrebbero spostarsi in altre zone della regione per poter raccogliere funghi.
Non solo, ma anche a turisti che giungono in Toscana per una vacanza culturale o anche specificamente micologica.
Cosa c’è di più appagante che un soggiorno in Toscana?
Un soggiorno con anche piacevolissime gite nei sui vasti e produttivi boschi.
Ma sei sicuro di conoscere a dovere, le Norme ed i Regolamenti per la Raccolta funghi in Toscana?
Nel dubbio e nell’incertezza, eccoti la guida 2019 a tutte le regolamentazioni regionali in materia di Raccolta Funghi.
NORME E REGOLAMENTI 2021 PER LA RACCOLTA FUNGHI TOSCANA
Per chiunque intenda andar per funghi in Toscana, ecco quanto occorre sapere:
- Per prima cosa occorre far riferimento alla Legge regionale n. 16 del 22/3/1999 che disciplina l’attività di raccolta degli epigei spontanei.
- La Legge è stata modificata in alcuni aspetti sostanziali dalla Legge regionale n. 58 del 17/11/2010 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e tutt’ora valida.
Sommariamente la Legge Regionale nr. 16 del 22/3/1999 – nr. 58 del 17/11/2010 dice che:
- In Toscana si può andare a cercare funghi dopo aver effettuato il versamento del diritto di raccolta, che varia a seconda che si sia residenti in Toscana o turisti/escursionisti non residenti.
- E’ ammesso il pagamento cumulativo per più giorni tramite bollettino di Conto Corrente Postale.
- Il permesso ha validità di 6, 12 o 36 mesi e, dal 2010 non sono più valide le autorizzazioni turistiche.
- L’autorizzazione non viene più rilasciata dai comuni ma dalla Regione Toscana ed è valida su tutto il territorio regionale.
- Per la raccolta funghi in Parchi o Riserve Naturali occorre prendere visione dei regolamenti presso i singoli enti.
- Il quantitativo massimo consentito è di 3 kg a persona al giorno.
Ma entriamo nel dettaglio dei regolamenti con i dovuti approfondimenti:
Modulo di richiesta permesso da inoltrare alla Regione Toscana:
Per poter raccogliere funghi in Toscana, occorre effettuare un versamento tramite Bollettino di Conto Corrente Postale.
IL NUMERO DI CONTO CORRENTE POSTALE: 6750946
- Il Conto Corrente dev’essere intestato all’Amministrazione regionale.
- La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore.
- La stessa ricevuta va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.
- Nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di diciotto anni, sulla ricevuta devono essere riportate le generalità del minore.
COSTO DEL PERMESSO E REGOLE PER TUTTI I RESIDENTI IN UN COMUNE DELLA TOSCANA
- I residenti in Toscana devono versare 13 euro per un’autorizzazione valida sei mesi, oppure 25 euro per un anno.
- tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati
montani ai sensi della L. 991/1952. - La stessa riduzione spetta ai ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità Montane.
- Minori che abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.
Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione
COSTO DEL PERMESSO E REGOLE PER TURISTI ED ESCURSIONISTI
- I non residenti in Toscana devono pagare 15 euro per un giorno, 40 euro per sette giorni consecutivi, oppure 100 euro per un anno.
- La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.
- Per le autorizzazioni annuali la validità decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
- In base a specifiche convenzioni con la Giunta regionale, i Comuni toscani possono attivare ulteriori modalità di riscossione degli importi per i non residenti.
- In questo caso viene riconosciuta ai Comuni una parte degli introiti.
QUANTI FUNGHI SI POSSONO RACCOGLIERE?
- Il limite di raccolta giornaliero per persona è di 3 chilogrammi a testa per turisti o residenti.
- E’ fatto salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti (uniti tra di loro) di peso superiore.
- Il tetto giornaliero sale a 10 chilogrammi solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune di residenza.
- Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agro-forestali che siano in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine
rilasciato dagli Ispettorati micologici e svolgano la raccolta a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. - In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione di inizio attività alla Comunità Montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.
- Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.
CONDIZIONI PER LA RACCOLTA DI FUNGHI, PERMESSI E DIVIETI
- La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta.
- Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni
rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti. - La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto.
- Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione quali rastrelli o bastoni a forca.
- È vietato l’uso di sacchetti di plastica.
- I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aerati, atti a diffondere le spore, sono quindi ammessi appositi zaini aerati con fondo aperto per la dispersione delle spore.
- Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo
forestale regionale. - Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di 2 giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.
Raccolta funghi Toscana
DIVIETI DI RACCOLTA PER ALCUNE SPECIE
- È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
- 4 centimetri per il Genere Boletus sezione Edules, ovvero tutti i Porcini.
- 2 centimetri per l’Hygrophorus marzuolus o Fungo Dormiente, e per la Calocybe gambosa o Prugnolo.
- È vietata la raccolta dell’Amanita caesarea o Ovulo buono, quando non sono visibili le lamelle.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde 800-860070
Salve, non sono riuscito a trovare informazioni ufficiali riguardo il limite di 10 kg per i residenti in territori classificati montani, sono riuscito a trovare solo questa pagina ufficiale al riguardo ma che non fa accenno dei 10 kg http://www.regione.toscana.it/-/raccolta-funghi-ecco-le-disposizioni
è possibile avere il link ufficiale in cui viene esposto?
Inoltre per verificare quali siano i territori montani ho trovato questa risorsa ufficiale, è corretto considerare all’interno della regola dei 10 kg anche le aree figurate in verde?
Ho scordato il link della mappa dei territori montani, eccolo
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/territorimontani.html
Consultando la mappa in questione non esiste una legenda che spiega il significato del colore verde perciò non saprei darti una risposta univoca.
E’ possibile che il colore verde indichi le zone di transizione tra il piano ed i monti, inclusi in un comune che non è totalmente montano ma che, possedendo territori montani è classificato come tale.
Buongiorno Mario.
Per quanto riguarda il tuo quesito, devi fare riferimento alla Legge regionale n. 16 del 22/3/1999 che disciplina l’attività di raccolta degli epigei spontanei.
In particolar modo, per quanto riguarda la Raccolta Funghi devi fare riferimento all’art. 2 della stessa legge.
Ti riporto per intero il suddetto articolo, così che tu possa verificare la genuinità dell’informazione:
«Titolo II – RACCOLTA DEI FUNGHI
Art. 2
– Raccolta dei funghi epigei spontanei (26)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed dalla l.r. 30/2015, (53) nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione di cui all’articolo 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge.
2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:
a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi;
b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantità previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2.
Art. 3
– Raccolta nelle aree protette
1. I regolamenti delle aree di cui alla Sito esternoL. 394/1991 ed alla l.r. 30/2015 , (54) nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 ed all’articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.
2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni (55) anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei Comuni stessi.
Art. 4
– Limiti di raccolta (3)
1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.
3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.
4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20. (48)
4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge. (56)
4 ter. Abrogato. (57)
4 quater. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata. (48)
5. Abrogato. (57)
6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti».
è vero che dopo il 31 ottobre non si versa l’importo per il permesso dei funghi????
IN attesa ringrazio e porgo i migliori saluit.
Questo non ci risulta affatto.
La legge Regionale 22 Marzo 1999, nr. 16 che disciplina la raccolta funghi in Regione Toscana, non fa NESSUN riferimento a questa eventuale deroga o possibilità.
In Regione Toscana i residenti possono effettuare un permesso che può avere una durata di 6 o di 12 mesi.
I NON residenti in Toscana, invece devono fare un permesso che ha la durata di 12 mesi, a partire dalla data di versamento.
Tutto questo lo si può leggere nell’art. 8 di tale legge (autorizzazione alla raccolta -nota 31-) che recita così:
“2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:
a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;
b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.
3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952.
4. I non residenti in Toscana, per conseguire l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:
a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;
b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta;
b bis) la somma di euro 100, 00 per un anno decorrente dalla data del versamento. (nota 46)”
Se qualcuno ti ha detto altro, o era male informato o si è inventato ciò che ti ha riferito.
ho il permesso raccolta funghi per 1 anno e mi scade il 30 luglio. qualcuno(fungaioli toscani)m i ha detto che causa covid che non ha consentito gli spostamenti tale permesso viene prolungato fino a fine anno. e’ vero chiedo appunto per non incorrere in sanzioni grazie per la gentile risposta valeria
Ciao Valeria. Al momento l’unica notizia certa che abbiamo è che la proroga si riferisce all’anno 2020 ma NON all’anno 2021 come da disposizioni della Regione Toscana, riportate di seguito. Stiamo tuttavia attendendo notizie certe dallo stesso ente, appena le avremo le riporteremo in apposito articolo. →→ Articolo di riferimento: ► «A seguito del Covid19, i permessi per la raccolta dei funghi (ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del d.l. 18/2020 c.d. Cura Italia) in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, riceveranno una proroga fino al 29 ottobre 2020 se l’emergenza dovesse cessare il 31 luglio 2020».