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Raccolta funghi Trentino Alto Adige 2021
Raccolta funghi Trentino Alto Adige. Tutto quanto c’è da sapere riguardo alle norme e leggi che regolamentano la Raccolta funghi in Trentino Alto Adige
Tutto quanto c’è da sapere sulla Raccolta Funghi Trentino Alto Adige:
norme di Legge, costi, regolamenti, permessi
Ultimo aggiornamento: Settembre 2022 –
Non sono segnalate variazioni rispetto alle normative vigenti
Raccolta funghi Trentino Alto Adige 2022
INDICE
- 1 Raccolta funghi Trentino Alto Adige 2022
- 1.1 RACCOLTA FUNGHI IN TRENTINO ALTO ADIGE – NORME E REGOLAMENTI
- 1.2 Disciplina della raccolta dei funghi
- 1.3 Modalità di raccolta
- 1.4 Periodi di raccolta
- 1.5 Denuncia di raccolta funghi
- 1.6 Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento
- 1.7 Denuncia di raccolta funghi mediante versamento della somma
- 1.8 Agevolazioni
- 1.9 Permessi speciali per la raccolta dei funghi
- 1.10 Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi
- 1.11 Modalità di raccolta
- 1.12 Ricerca, raccolta e divieto di raccolta dei tartufi
- 1.13 Disposizioni comuni, transitorie e abrogazioni
- 1.14 Disposizioni transitorie
- 1.15 Efficacia del regolamento e abrogazioni
- 1.16 DIVIETI
- 1.17 PARCHI – Parchi Naturali e siti Natura 2000 del Trentino Alto Adige in cui è vietata la raccolta funghi
A chi si rivolge la guida?
Raccolta funghi Trentino Alto Adige 2022
A tutti coloro che, giunti in Trentino Alto Adige, desiderano poter raccogliere funghi perfettamente in regola con le norme ed i regolamenti, senza violare le leggi regionali.
Chi di noi, giunto in Trentino Alto Adige per un più o meno lungo soggiorno, o anche solo per un’escursione, non si è fatto affascinare dall’incantevole splendore dei boschi locali?
Molti escursionisti, guardandosi attorno avranno pensato: chissà quanti funghi ci saranno in questi sconfinati boschi.
Nulla di più vero, così com’è vero che in regione anche il turismo micologico è assai ben organizzato.
Ma sei sicuro di conoscere a dovere, le Norme ed i Regolamenti per la Raccolta Funghi in Trentino Alto Adige?
Nel dubbio e nell’incertezza, eccoti la guida 2021 a tutte le regolamentazioni regionali in materia di Raccolta Funghi.
RACCOLTA FUNGHI IN TRENTINO ALTO ADIGE – NORME E REGOLAMENTI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Decreto DPL n. 23 del 26/10/2009 firmato da Dellai Lorenzo –
Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)
TITOLO II
Disciplina della raccolta dei funghi
Art. 10
Modalità di raccolta
1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.
2. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
3. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
4. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
Art. 11
Periodi di raccolta
1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge provinciale, la denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta.
Art. 12
Denuncia di raccolta funghi
1. La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile.
2. La denuncia è presentata dall’interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta oppure ad uno dei comuni appartenenti all’ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi.
3. Nella denuncia sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l’avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo il fac-simile riportato nell’allegato D a questo regolamento.
Art. 13
Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, prevista dall’articolo 28, comma 2, della legge provinciale, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta previsti dall’articolo 11. In mancanza di specifico provvedimento da parte del comune si devono ritenere validi gli importi minimi fissati nella deliberazione della Giunta provinciale.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:
a) al comune territorialmente competente o a suo delegato contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all’articolo 12;
b) con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale la dicitura “versamento per la raccolta funghi”, la generalità dell’interessato e il periodo di raccolta;
c) con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura “versamento per la raccolta funghi”, la generalità dell’interessato e il periodo di raccolta;
d) mediante l’impiego di sistemi di automazione collocati dal comune sul proprio territorio;
e) mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali, previamente indicati dal comune;
f) mediante accordi tra i comuni, anche avvalendosi dell’organizzazione turistica locale, per l’esercizio congiunto degli adempimenti previsti a loro carico.
Art. 14
Denuncia di raccolta funghi mediante versamento della somma
1. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
2. La ricevuta prevista dal comma 1, compilata in ogni sua parte, deve essere conservata per l’intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta dal personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.
Art. 15
Modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati
1. In attuazione dell’articolo 28, comma 5, lettera c), della legge provinciale, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un’autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 16
Agevolazioni
1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull’importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:
a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l’agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l’immobile.
2. L’agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui all’articolo 28, comma 4, della legge provinciale.
3. L’ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune per il proprio territorio, e comunque non potrà superare il 50 per cento dell’importo rapportato al periodo di durata della raccolta.
4. In relazione a quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, della legge provinciale, i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere in detti territori la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia purché vi soggiornino a scopo turistico per almeno cinque giorni consecutivi (quattro pernottamenti) e fermo restando l’obbligo della denuncia e del pagamento.
Art. 17
Permessi speciali per la raccolta dei funghi
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 28, comma 4, della legge provinciale, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale medesima, il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e di sussistenza.
2. I permessi speciali previsti dal comma 1 sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle medesime.
3. Il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale e per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell’ambito dell’attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca.
4. I permessi speciali previsti dal comma 3 devono indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa alla raccolta e il periodo della stessa.
Art. 18
Zone interdette alla raccolta
1. Per le finalità indicate dall’articolo 28, comma 9, della legge provinciale la Giunta provinciale può, vietare la raccolta dei funghi spontanei in singole zone, sentiti i comuni territorialmente interessati. La proposta di deliberazione dovrà essere notificata ai proprietari dei fondi interessati al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni dalla notifica. Qualora, per l’elevato numero dei proprietari oppure per accertate difficoltà nella loro identificazione, la notifica risulti difficoltosa la proposta di deliberazione è pubblicata per trenta giorni all’albo del comune territoriale competente; nel medesimo termine i proprietari dei fondi interessati possono presentare di eventuali osservazioni.
2. Il divieto di raccolta dei funghi previsto dal comma 1 e l’interdizione alla raccolta da parte del proprietario del fondo o di chi ne ha titolo legittimo ai sensi dell’articolo 28, comma 10, della legge provinciale producono effetti con la collocazione sui confini del territorio interessato di cartelli di divieto conformi al modello descritto nell’allegato E a questo regolamento.
3. I cartelli previsti dal comma 2 sono posti ad un’altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l’uno dall’altro; essi devono in ogni caso essere collocati nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.
TITOLO III
Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi
Art. 19
Specie di cui è ammessa la raccolta, periodi, quantità
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, della legge provinciale, la raccolta dei tartufi è consentita in quantità non superiore a un chilogrammo al giorno per persona per le sole specie e nei periodi sottoindicati:
a) Tuber melanosporum Vitt. (detto volgarmente tartufo nero pregiato) – dal 1° dicembre a fine febbraio;
b) Tuber aestivum Vitt. (detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone) – dal 1° luglio al 31 ottobre;
c) Tuber aestivum varietà uncinatum (detto volgarmente tartufo uncinato) – dal 1° dicembre al 31 dicembre;
d) Tuber brumale Vitt. (detto volgarmente tartufo nero d’inverno) – dal 1° gennaio a fine febbraio;
e) Tuber Mesentericum Vitt. (detto volgarmente tartufo nero ordinario) – 1° dicembre a fine febbraio;
Art. 20
Modalità di raccolta
1. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di un cane a ciò addestrato. Lo scavo è consentito con l’impiego dell’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella) e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.
2. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi debbono essere immediatamente richiuse, ripristinando il terreno allo stato originario.
3. E’ vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di ricollocazione nel luogo di raccolta. E’, inoltre, vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
Art. 21
Ricerca, raccolta e divieto di raccolta dei tartufi
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, fatto salvo che ai sensi dell’articolo 29, comma 7, della legge provinciale il proprietario o chi ne ha titolo legittimo possono vietarne la raccolta mediante l’affissione di apposite tabelle di dimensioni 20×30 centimetri con all’interno la dicitura “DIVIETO DI RACCOLTA DI TARTUFI” e sulla seconda riga la dicitura “legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 29”.
2. Le tabelle previste dal comma 1 sono poste ad un’altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l’uno dall’altro; tali tabelle devono in ogni caso essere collocate nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.
TITOLO IV
Disposizioni comuni, transitorie e abrogazioni
Art. 22
Disposizioni comuni
1. Le quantità massime di raccolta indicate dagli articoli 3, 4, 6, 10 e 19 si intendono riferite a persona di età superiore ai dieci anni. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da una persona adulta, fermo restando il limite massimo ammesso.
2. La raccolta di flora, di fauna, di funghi e di tartufi è consentita dalle ore 7:00 alle ore 19:00.
3. Le specie di flora, di fauna, di funghi e di tartufi che non siano chiaramente attribuibili ad una singola persona, in quanto poste di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerate possedute in quota dalle persone medesime.
4. In occasione dell’accertamento delle violazioni relative alle quantità consentite, il presunto trasgressore può richiedere il controllo del peso accertato dal personale incaricato della vigilanza ai sensi dell’articolo 105 della legge provinciale, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo dell’accertamento.
Art. 23
Disposizioni transitorie
1. In attuazione dell’articolo 114, comma 3, della legge provinciale, restano fermi fino alla loro scadenza le autorizzazioni e i permessi rilasciati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data indicata dall’articolo 24, comma 1.
2. Fino al decreto di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), al rilascio delle autorizzazioni, previste dall’articolo 27, comma 1, della legge provinciale e disciplinate dagli articoli 7 e 8, nonché al rilascio del permesso speciale previsto dall’articolo 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale e disciplinato dall’articolo 17, provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste.
Art. 24
Efficacia del regolamento e abrogazioni
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 114, comma 2, della legge provinciale, le disposizioni degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 108, 109 e 110 della medesima legge e di questo regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
2. Ai sensi dell’articolo 115 della legge provinciale, dalla data indicata al comma 1 sono e restano abrogate le seguenti disposizioni provinciali:
a) la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore);
b) la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina);
c) la legge provinciale. 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi);
d) la legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell’ambiente umano) , esclusi gli articoli 10 e 11;
e) gli articoli 24 e 25 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;
f) la tabella A, numero 4, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
g) la legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi);
h) l’articolo 7, comma 1, lettera q), della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3.
i) l’articolo 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
j) l’articolo 39 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
k) gli articoli 54 e 104 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
3. Ai sensi dell’articolo 115 della legge provinciale, dalla data indicata al comma 1 sono e restano abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 2-33/Legisl. “Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore)”;
b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 3-34/Legisl. “Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina)”;
c) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1978, n. 19-130/Legisl. (L.P. 25 luglio 1973, n. 16 – Modificazioni al regolamento di esecuzione concernente “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore”);
d) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1978, n. 20-131/Legisl. (L.P. 25 luglio 1973, n. 17 – Modificazioni al regolamento di esecuzione concernente “Norme per la protezione della flora alpina”);
e) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 luglio 1997, n. 8-52/Legisl. (L.P. 6 agosto 1991, n. 16, così come modificata con L.P. 9 settembre 1996, n. 8 “Disciplina per la raccolta dei funghi”. Approvazione del nuovo regolamento);
f) il decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2003, n. 19-140/Legisl. “Regolamento concernente la raccolta della cicerbita alpina, il divieto di asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell’elenco delle specie protette in attuazione dell’articolo 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina)”.
Modulo richiesta permesso da inoltrare ad una Organizzazione Turistica:
Einzahlungsbescheinigung_Pilze
Per avere ulteriori informazioni riguardo al rilascio del Permesso per la raccolta funghi, rivolgiti al municipio del comune in cui intendi andare a cercare funghi.
In questa regione nulla è lasciato al caso
L’organizzazione turistica è tra le più efficienti d’Italia, e non è affatto difficile ottenere informazioni, sia dalle Organizzazioni Turistiche che dai locali municipi.
Area funzionale Turismo:
Palazzo 5, via Raiffeisen 5
39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 41 37 80
Fax: +39 0471 41 37 98
Website
Elenco Organizzazioni Turiste che operano nel Trentino Alto Adige
- Aldino-Radagno
- Alpe di Siusi
- Alta Val di Non
- Andriano
- Appiano sulla Strada del Vino
- Avelengo-Verano-Merano 2000
- Azienda di Soggiorno di Bolzano
- Badia
- Bassa Atesina (Cortaccia, Cortina all’Adige, Magré)
- Bressanone Turismo Soc. Coop.
- Brunico Plan de Corones Turismo
- Caldaro al Lago
- Campo Tures
- Castelbello-Ciardes
- Castelfeder s.S.d.V. Soc. Coop.a.r.l.
- Chienes
- Chiusa Barbiano Velturno e Villandro
- Colle Isarco
- Collepietra
- Corvara-Colfosco
- Dobbiaco
- Fiè allo Sciliar
- Funes Turismo Soc. Coop.
- Gitschberg Jochtal
- La Valle
- Laces-Martello con Coldrano, Morter, Tarres
- Lagundo
- Laion
- Laives-Bronzolo-Vadena
- Lana ed intorni
- Luson
- Malles, Sluderno, Tubre in Val Monastero e Glorenza
- Marlengo
- Meltina
- Merano (azienda di cura)
- Nalles
- Naturno/Plaus
- Naz-Sciaves
- Nova Levante-Carezza
- Ortisei
- Parcines Rablà e Tel
- Passo Resia
- Prato allo Stelvio
- Racines
- Regione Turistica Gruppo Ortles nel Parco Nazionale dello Stelvio
- Renon
- Rodengo
- San Candido
- S. Genesio
- San Vigilio San Martin
- Sarentino
- Scena
- Sciliar-Castelrotto
- Selva Val Gardena
- Senales
- Sesto
- Silandro-Lasa nel Parco dello Stelvio
- Società cooperativa turistica Val d’Ega – Nova Ponente – Obereggen
- St. Christina
- Terento
- Terlano
- Termeno
- Tesimo/Prissiano
- Tires al Catinaccio
- Tirolo
- Val Casies-Monguelfo-Tesido
- V. Passiria
- Val d’Ultimo/Proves Soc.Coop.a r.l.
- Valdaora
- Valle Anterselva
- V. Aurina
- Valle di Braies
- Villabassa
- Vipiteno
- Zona escursionistica parco naturale Monte Corno
DIVIETI
COMUNI E LUOGHI IN CUI É AL MOMENTO VIETATO RACCOGLIERE FUNGHI
Attualmente è vietato raccogliere funghi nei territori a vincolo paesaggistico, monumenti naturali, biotipi, Parchi Naturali e siti Natura 2000.
É pure vietato raccogliere funghi su fondi di proprietà vietata in cui il proprietario ha esposto apposito cartello riportante la dicitura:
“DIVIETO DI RACCOLTA FUNGHI” – “PILZE SEMMELN VERBOTEN”.
Inoltre è vietata la raccolta funghi nei seuenti 4 comuni:
PARCHI – Parchi Naturali e siti Natura 2000 del Trentino Alto Adige in cui è vietata la raccolta funghi
Il Trentino Alto Adige è una regione molto ospitale dal punto di vista turistico.
Molto ospitale, ma anche particolarmente gelosa dei suoi tesori naturali che, diversamente non sarebbero più tali se lasciati all’incuria e privi di custodia.
É perciò fatto obbligo, prima di entrare nei boschi, esser opportunamente informati su quelle che sono le aree in cui è vietata la raccolta funghi perché soggette a vincoli regionali.
In questo link trovi la mappa delle aree protette della provincia di Trento
Tre sono i Parchi principali:
- Parco Nazionale dello Stelvio
- Il Parco Naturale Adamello Brenta
- Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
A questi vanno aggiunte due aree di eccellenza oggetto di importanti riconoscimenti a livello internazionale:
- le Dolomiti, iscritte tra i patrimoni naturali dell’umanità dall’Unesco(2009)
- la nuova Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria, dalle Dolomiti al Garda” riconosciuta nel 2015
Le aree protette:
- 148 zone di Natura 2000 – Elenco Siti Natura 2000 dell’Alto Adige – Elenco Aree protette Natura 2000 del Trentino
- 75 Riserve naturali provinciali
- 222 riserve locali
Per ulteriori informazioni consultare: www.provincia.bz.it/foreste
Provincia di Bolzano:
Via Brennero – 39100 Bolzano
Tel. 0471 415310-11 – Fax 0471 41 53 13
amministrazione.forestale@provincia.bz.it
Scopri su Geoticket.it l’innovativo sistema di pagamento on-line dei permessi di raccolta funghi.
Cerca sul sito web o sull’APP in quali località puoi già andare a funghi senza fare la fila e senza impazzire per ottenere il permesso, pagando comodamente da casa, attraverso il PC o Cellulare il tuo permesso di raccolta funghi.