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Raccolta funghi Valle d’Aosta 2019 – Regolamenti
Tutto quanto c'è da sapere sui regolamenti per la raccolta funghi in Valle d'Aosta
RACCOLTA FUNGHI VALLE D’AOSTA 2019 – NORME E REGOLAMENTI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI, è una guida utile a tutti i cercatori di funghi.
COSA OCCORRE SAPERE SE SI VUOLE ANDARE A FUNGHI IN VALLE D’AOSTA?
INDICE
- 1 In Valle d’Aosta la raccolta funghi è gratuita
- 2 SI POSSONO RACCOGLIERE PERO’ AL MASSIMO 1 CHILO DI FUNGHI A PERSONA
Anzitutto bisogna dire che, così come in Val d’Aosta vige l’ordine, la pulizia e la serietà…
Anche le norme che regolano la raccolta funghi in Valle, sono molto limpide, cristalline e di facile comprensione.
In Valle d’Aosta la raccolta funghi è gratuita
SI POSSONO RACCOGLIERE PERO’ AL MASSIMO 1 CHILO DI FUNGHI A PERSONA
Il fatto che la raccolta funghi in Valle d’Aosta sia libera da tasse, tesserini o qualunque gabella, non vuol dire che in regione si possa fare ciò che si vuole.
Qua i controllo sono severi, ben organizzati e soprattutto frequenti e capillari.
Le guardie forestali o i volontari sono ben presenti sul territorio e non si faranno scrupoli di farti anche aprire il baule per controllare che tu non abbia fatto inopportune razzie.
Raccogliere più funghi del consentito potrebbe costarti caro.
Ovviamente qua, occorre rispettare alcune regole per la raccolta funghi che sono:
Norme per la disciplina della “raccolta funghi Valle d’Aosta”
Regione Valle d’Aosta. Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
La legge regionale 31 marzo 1977, n. 16 dice che:
La raccolta di funghi è vietata ai terzi sui terreni agrari fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell’altitudine di 1800 metri slm.
Nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo.
Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera non superiore ad un chilo per persona (1 kg).
Eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.
Nei boschi soggetti a vincolo idraulico – forestale la raccolta può essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il Servizio Forestale della Regione ritenga che essa possa determinare, nell’ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotici e abiotici regolanti la simbiosi micorrizica.
A tal fine si provvede (con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura e le Foreste o dei Comuni interessati) nei punti di accesso alle zone in questione,
L’Amministrazione regionale provvede ad apporre quindi:
idonea segnaletica di divieto, a cura del Servizio Forestale
Qualora i fondi di cui al primo e secondo comma del presente articolo non siano recinti, il proprietario o la persona avente il godimento del fondo stesso possono apporre analoga segnaletica di divieto.
I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo nonché i loro familiari possono procedere alla raccolta dei funghi, senza limiti di quantità, sui fondi stessi.
Fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2 e la osservanza delle modalità tecniche di cui all’articolo 4.
Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonché di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno.
È vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta.
La raccolta dei funghi è vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del levar del sole.
Qua puoi leggere integralmente il testo della Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16
Puoi leggere le Norme e regolamenti che regolano la raccolta funghi in altre Regioni d’Italia attraverso questa apposita pagina CATEGORIA REGOLAMENTI.